La garanzia RC in Mobilità copre i danni causati involontariamente a terzipersone, animali o cose — durante tre tipologie di spostamento che la RC Auto tradizionale non contempla:

  • la circolazione su mezzi senza obbligo di assicurazione RCA;
  • l'uso di veicoli a noleggio breve o in sharing;
  • gli spostamenti a piedi.


Oggi ci muoviamo in modi sempre più diversi: l'auto in sharing per un appuntamento in centro, la bici elettrica per andare al lavoro, lo spostamento a piedi per l'ultimo miglio. Secondo i dati ACI-ISTAT pubblicati nel 2025, la mobilità in bici e con mezzi di micromobilità è in costante crescita — nel primo semestre del 2024 ha registrato un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023, confermando un trend strutturale verso forme di spostamento alternative all'auto. Eppure la RC Auto copre solo il veicolo assicurato: tutto il resto potrebbe non essere coperto, a meno di avere una copertura specifica. 

Con la RC in Mobilità, Genertel estende la tutela di responsabilità civile a tutti questi scenari.

La garanzia copre i danni causati involontariamente a terzi in tre scenari distinti:

  • Mezzi senza obbligo RCA: bici a pedalata assistita (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici e altri mezzi di locomozione su ruota con motore elettrico per cui non è obbligatoria l'assicurazione RCA — anche se presi a noleggio a breve termine o in sharing. Per i mezzi in sharing già coperti da una polizza RC, Genertel copre la parte di danno che eccede il massimale di quella polizza.
  • Veicoli a noleggio breve e sharing: quando usi un'auto, uno scooter o un altro veicolo a noleggio a breve termine o in sharing, la RC in Mobilità copre la parte di danno che va oltre quanto risarcito dalla polizza RCA che assicura il veicolo noleggiato.
  • Spostamenti a piedi: la garanzia copre i danni causati involontariamente a terzi durante gli spostamenti pedonali, nell'ambito della responsabilità personale e autonoma dell'assicurato.


La garanzia opera solo in aree pubbliche e equiparate. Per ogni sinistro rimane a tuo carico una franchigia di 150 euro.

La garanzia opera per i danni causati dal proprietario del veicolo e dal contraente, se diverso dal proprietario. Non sono considerati terzi — e quindi non sono coperti — il proprietario, il contraente, i familiari conviventi, i coniugi, i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore dei soggetti indicati.

La garanzia non opera per i sinistri che avvengono:

  • durante attività professionali;
  • durante attività sportive non amatoriali, gare o competizioni sportive;
  • durante l'escursionismo o attività sportive in impianti specifici;
  • in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
  • quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;
  • quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici per la guida;
  • quando i trasportati subiscono danni per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
  • in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni o allagamenti.


Non sono inoltre coperti i danni a cose o animali che l'assicurato ha in custodia o detiene a qualsiasi titolo, né i danni conseguenti a inquinamento.


I dettagli completi su coperture, esclusioni e condizioni operative sono riportati nel Set Informativo

La garanzia RC in Mobilità è una delle coperture accessorie con il costo più contenuto della polizza auto Genertel. Il premio esatto dipende dalle condizioni contrattuali scelte e può essere verificato in fase di preventivo.